L’informativa e il consenso dell’interessato

Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l’erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati.

In questa sezione è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:

  • Attività di cura;
  • Attività amministrativa;
  • Cookies policy;
  • Applicativi sanitari o di diversa categoria

Per l’attività di ricerca e sperimentazione clinica si invita ad accedere alla specifica sezione.

Tuttavia si segnala che, per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line), rimane la necessità di raccogliere il consenso dell’interessato:

  • per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è richiesto il rilascio del consenso da parte dell’interessato per la sola consultazione da parte dei professionisti (l’attivazione e l’alimentazione del FSE è prevista dalla Legge);
  • I trattamenti effettuati attraverso il Dossier Sanitario Elettronico (DSE), richiedono l’acquisizione del consenso dell’interessato per la sua costituzione;
  • L’accesso ai referti on line richiede il rilascio del consenso dell’interessato;
  • il trattamento di dati genetici per finalità assistenziale.
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